Statuto
Titolo primo
art. 1 - Costituzione
E’ costituita in Italia l’Associazione denominata “Made in Ukraine for Italy”, in seguito chiamata “MIUFI” con Sede Legale a Villasanta (MB), via Confalonieri, 119.La durata dell’Associazione è illimitata.
art. 2 - Scopi
La “MIUFI ” è una Associazione apolitica e non persegue finalità di lucro. Scopo della sua attività è quello di favorire e contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche, sociali, commerciali e culturali tra l’Italia e Ucraina. Per il raggiungimento di tali finalità l’Associazione:
- dà assistenza agli operatori ucraini ed italiani nella ricerca ed identificazione di partners;
- promuove incontri di conoscenza e d’affari;
- fornisce aggiornamenti costanti “Scheda Paese” ed indicatori economici sull’attività economica;
- organizza eventi, fiere, fiere/mercato, mercati permanenti e temporanei, esposizioni, sagre ed altro, il tutto finalizzato allo sviluppo dei rapporti economico-commerciali tra le realtà imprenditoriali italiane e ucraini, sia in Italia che all’Estero ed alla diffusione di prodotti commerciali o servizi;
- organizza e promuove workshops, sale di contrattazione (anche on line), incontri B2B e B2C al fine di facilitare l’incontro tra imprenditorie locali, joint ventures e cliente finale;
- organizza e promuove corsi di formazione professionale dal vivo e online a favore di cittadini ucraini in Italia e in loco, allo scopo di apprendere tecnolologie della produzione, arti e mestieri italiani da svolgere nei propro paese di origine;
- organizza e promuove master, finanziati e co-finanziati ed in collaborazione con istituzioni pubbliche, private, scolastiche ed universitarie;
- collabora con istituzioni ed operatori di entrambi paesi per lo sviluppo dei rapporti di paternariato pubblico – privato;
- organizza seminari di studi, convegni, osservatori nazionali ed internazionali sui problemi relativi all’inserimento nel mondo del lavoro dei cittadini ucraini, alla tutela dei diritti del lavoratore nelle strutture lavorative, e del godimento dei diritti civili costituzionalmente garantiti;
- promuove ed organizza l’azione necessaria per la difesa degli interessi e dei diritti dei lavoratori ucraini sul territorio italiano raccogliendone e realizzandone le aspirazioni rappresentandoli e/o difendendoli innanzi alle Sedi competenti;
- tutela gli interessi morali, intellettuali, economici, penali e professionali degli iscritti;
- promuove qualsiasi iniziativa volta a contrastare e rimuovere con concrete iniziative ogni forma di razzismo e di discriminazione sociale;
- promuove la pubblicazione e la diffusione in Italia di creazioni artistiche, (opere editoriali, giornalistiche, musicali cinematografiche ecc…) di artisti ucraini e viceversa;
- istituisce sedi locali di ritrovo per scambi culturali, biblioteche, pinacoteche, videoteche e quant altro finalizzato alla diffusione e la promozione culturale ed economico/sociale, miranti alla condivisione di valori ed impegni ispirati a comportamenti socialmente responsabili, che sono consapevoli del proprio ruolo di motore per lo sviluppo delle due aree geografiche;
- fornisce documentazione su gare d’appalto locali ed internazionali, orientamento per l’accesso alle fonti di informazione sui progetti di sviluppo e sugli avvisi di gara, supporto per la partecipazione alle gare o per la presentazione di progetti di investimento, ed organizza missioni imprenditoriali presso le sedi degli Organismi ed Istituzioni Locali ed Internazionali e convegni per la presentazione delle opportunità di business legate a gare di appalto, anche con opportunità di incontro con i funzionari responsabili del procurement presso le principali istituzioni competenti;
- offre consulenza e orientamento sui mercati ucraini ed italiani;
- sviluppa e supporta contatti diretti operativi con le autonomie locali di entrambe le aree geografiche;
- offre la sua collaborazione agli Enti Governativi e alle Pubbliche Amministrazioni delle due aree geografiche per la promozione di norme e provvedimenti che interessino gli scambi fra l’Italia e Ucraina;
- funge da arbitro per la soluzione di controversie tra imprese, aziende o enti;
- promuove e dà supporto organizzativo a missioni imprenditoriali in Italia e Ucraina;
- stimola incontri tra le istituzioni di regioni italiane e di quelle di regioni di Ucraina.;
- rilascia raccomandazioni sulle attività e servizi delle aziende italiane e delle rappresentanze in Ucraina;
- dà assistenza per l’elaborazione di offerte tecnico-commerciali in ogni settore imprenditoriale;
- dà assistenza nella preparazione di documenti necessari all’accreditamento, registrazione rilascio licenze delle imprese italiane in Ucraina;
- offre consulenza in fatto di leggi, documenti costitutivi e raccomandazioni per la registrazione di società Estere in Italia;
- offre domiciliazione alle aziende, ai consorzi, alle Camere di Commercio locali, nonché a Società ucraine che intendano investire in Italia e viceversa;
- offre pacchetti di servizi in Italia per gli imprenditori di Ucraina e viceversa;
- dà consulenze legali, anche con l’ausilio di studi qualificati, in grado di creare valore per tutti ed offrire qualità di prodotti e servizi personalizzati di elevato livello;
- segue le pratiche per il recupero crediti attraverso enti e/o società convenzionate;
- supporta la registrazione e l’accreditamento di società, filiali, uffici di rappresentanza;
- mette a disposizione degli operatori le proprie strutture per servizi di segreteria e interpretariato;
- istituisce un “Albo Fornitori ” in cui Aziende italiane possono iscriversi per partecipare ad esecuzione lavori o prestazioni di servizi in Ucraina e viceversa;
- effettua traduzioni di documentazione (es.: autentica notarile, apostille, lettere commerciali ecc.) e fornisce servizi di interpretariato;
- effettua ricerche in banca dati di produttori/esportatori/importatori di merci e servizi, anche attraverso l’istituzione di portali per l’e-commerce;
- compie ricerche di profili professionali a richiesta e certifica l’ affidabilità delle imprese straniere o italiane;
- fornisce informazioni per sistemazioni alberghiere agevolate;
- cura la certificazione di prodotti e macchinari destinati al Ucraina attraverso società convenzionate;
- certifica e segue lo stato degli ordinativi commerciali in Ucraina, da parte di imprese e/o soggetti Italiani e viceversa;
- promuove iniziative per scambi culturali, mostre di pittura, di sculture e fotografiche, rassegne cinematografiche;
- dà vita ad attività di rilevanza sociale come l’accoglienza e l’integrazione di emigranti, sostegno ai più disagiati, promozione della pace e dei diritti ed altre utili iniziative;
- promuove la diffusione e la realizzazione, anche direttamente, di pubblicazioni, su carta ed on line, che aiutino le imprese italiane ad ottenere un’immagine quanto più veritiera e priva di contaminazioni di qualunque genere, della situazione politica, sociale ed economica di Ucraina in cui avessero intenzione di investire, in uno a notizie di interesse nazionale ed internazionale;
- cura l’immagine e la pubblicità di aziende e/o altri soggetti italiani che volessero intraprendere attività economiche in Ucraina, e viceversa;
- cura l’espletamento di indagini di mercato in loco avvalendosi di Enti e/o imprese specializzate;
- cura l’organizzazione di viaggi da parte di soggetti italiani che volessero raggiungere Ucraina e viceversa, per qualsiasi motivo (affari, turismo, religione, studio ecc…);
- mira a diffondere reciprocamente la pratica del turismo studentesco giovanile e sociale;
- si propone di diffondere la conoscenza, protezione, salvaguardia e tutela degli ambienti naturali e del patrimonio storico, artistico e culturale di entrambe le aree geografiche;
- coopera con altri Enti, Organizzazioni, Associazioni, Comitati estranei da qualsiasi interesse politico ed aventi finalità analoghe;
- compie ogni altra attività che gli Organi Sociali considerino utile, opportuna e/o strumentale al perseguimento delle finalità ed allo sviluppo della Associazione, nel settore immobiliare, commerciale, di servizi e finanziario (compresa l’assunzione di mutui edilizi e fondiari), di credito, locativa, ipotecaria e mobiliare (ad eccezione dell’intermediazione in valori mobiliari e delle attività regolate dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni). Potrà inoltre, sempre in modo strumentale all’attività sociale e non in modo prevalente, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, Società od Enti, con finalità analoghe e/o complementari e comunque non incompatibili. Qualora l’Associazione intraprenda, in modo comunque strumentale e mai prevalente, tali o altre iniziative avvalendosi delle specifiche forniture e/o servizi da parte degli associati, questi sono obbligati alle relative somministrazioni con il puro rimborso del solo costo sostenuto. Uguale disciplina, varrà per le iniziative poste in essere dall’Associazione. Tale è condizione essenziale ed inderogabile per l’ammissione e conservazione dello status di socio.
L’Associazione svolge la propria attività in piena indipendenza dalle Rappresentanze Ufficiali e Diplomatiche, ma nella più stretta collaborazione con le stesse e con tutti quegli Enti, Società ed Istituzioni di due Paesi che perseguono fini analoghi o comunque utili al raggiungimento degli scopi Statutari dell’Associazione.
art. 3 - Ordinamento Tecnico
Per il miglior svolgimento della propria attività e particolarmente per l’opera di consulenza e di studio dei problemi connessi all’incremento dell’interscambio fra l’Italia e Ucraina, l’Associazione può avvalersi di:
- Esperti;
- Commissioni di Esperti;
- Gruppi Settoriali.
A farne parte possono essere chiamate anche persone che non intendono assumere la qualifica di Soci. La nomina di esperti e la istituzione delle Commissioni di Esperti e di Gruppi Settoriali è prerogativa esclusiva del Consiglio Direttivo.
art. 4 - Istituzione di Uffici, Sedi e Segreterie
Il Consiglio Direttivo può autorizzare la istituzione di Uffici, Sedi Secondarie Operative e Segreterie commerciali, anche all’Estero nonché trasferire la Sede Legale con altra più idonea, il tutto a mezzo verbale di assemblea ordinaria.
Nelle zone in cui sarà ritenuto opportuno, il Consiglio Direttivo può nominare uno dei suoi consiglieri a segretario delegato dell’Associazione. Tale carica sarà puramente onoraria e l’Associazione potrà eventualmente rifondere al delegato solamente le spese preventivamente approvate previa autorizzazione scritta.
Titolo secondo
art. 5 - Associazione
Può essere socio dell’Associazione “MIUFI “qualunque persona fisica o giuridica, privata o pubblica, interessata alle relazioni economiche e culturali fra l’Italia ed Ucraina, operatività in armonia alla Legge 25/01/1982 n. 17 e al disposto dell’art. 18 della Carta Costituzionale, che recita “… i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazioni, per i fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale…”, e queste disposizioni, a loro volta, vanno coordinate con l’art. 2 della stessa Costituzione laddove è stabilito che “… la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove egli svolge la “sua Personalità” , dall’art. 33 della Costituzione “… l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento…”, nonché di quanto sancito dalla “… Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali…” (G.U. 24/09/1952 n. 221) divenuta legge dello Stato Italiano (legge 04 agosto 1955 n. 848) con particolare riferimento all’art. 11, I° cpv. “… ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione…”, all’art. 14 “… il godimento dei diritti e le libertà riconosciute nella presente Convenzione devono essere assicurati, senza distinzione alcuna …” e all’art. 19 “… al fine di assicurare il rispetto degli impegni presi… omissis … viene istituita: a) una Commissione Europea per i Diritti dell’Uomo …b) una Corte Europea per i Diritti dell’Uomo …”; con gli artt. 14 – 42 del Codice Civile concernenti la disciplina delle Associazioni ed infine con quanto stabilito con Trattati Internazionali.
art. 6 - Categorie di Soci
I Soci possono essere delle seguenti categorie:
- soci ordinari persona fisica;
- soci ordinari diversi da persona fisica;
- soci sostenitori persona fisica;
- soci sostenitori diversi da persona fisica;
- soci onorari.
Sono soci ordinari coloro che, sia italiani che stranieri, vengono ammessi all’Associazione e che sono in regola con i contributi associativi. Sono soci sostenitori coloro che, sia italiani che stranieri, versano un contributo minimo annuale non inferiore al doppio della quota stabilita per i soci ordinari. Altra categoria di appartenenti all’Associazione sono i “Collaboratori Volontari”, senza diritto di voto, stante la precarietà, e senza prerogative di durata nell’appartenenza.
Su designazione del Consiglio Direttivo, possono essere chiamati a far parte della categoria di soci onorari, componenti delle Rappresentanze Ufficiali delle due aree geografiche e persone fisiche e giuridiche italiane o estere che hanno contribuito in modo continuativo allo sviluppo degli scambi culturali ed economici dei Paesi dell’area C.S.I. o reso eminenti servizi all’Associazione. I soci onorari godranno di tutti i diritti e privilegi dei soci effettivi e potranno essere esonerati dalla corresponsione di quote e tasse. Il Consiglio Direttivo decide irrevocabilmente sull’ammissione dei soci onorari con il voto della maggioranza. Uguale decisione riguarda l’ammissione dei “Collaboratori Volontari”. I soci hanno tutti uguali diritti in particolare di esprimere il proprio voto nel rispetto del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile in particolare per l’approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi per i quali l’eleggibilità è libera ed eleggono domicilio per tutte le attività e comunicazioni concernenti l’operatività dell’Associazione, presso la Sede Legale della stessa, come pure per la loro convocazione e/o provvedimenti disciplinari di decadenza e di espulsione.E’ esclusa ogni limitazione di voto in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
art. 7 - Contributi
Chi intende associarsi presenta, domanda di adesione come socio ordinario o sostenitore. Il Consiglio Direttivo fissa la misura del contributo annuale per l’appartenenza all’Associazione. Le quote associative dovranno essere versate in unica soluzione al momento della presentazione della domanda di adesione.
Le quote o i contributi associativi, sono intrasmissibili e non rivalutabili.
art. 8 - Ammissione
Le domande di ammissione all’Associazione devono essere effettuate per iscritto su moduli appositi e firmati dal richiedente. Le domande di iscrizione dei soci saranno accettate con insindacabile voto della maggioranza del Consiglio Direttivo, e comunque verificato il versamento della quota associativa prevista.
art. 9 - Durata della qualità di socio
L’ ammissione del socio impegna questi a tutti gli effetti statutari per i due esercizi sociali successivi alla data di iscrizione. Per gli anni successivi in mancanza di disdetta, inviata per lettera raccomandata, entro tre mesi dalla scadenza, l’adesione si intenderà rinnovata per un altro anno e così di seguito.
art. 10 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde, oltre che in caso di dimissioni, per morosità o per delibera del Consiglio Direttivo. Si perde la qualifica di socio per dimissione, morosità o radiazione, alla quale si darà luogo in caso di indegnità ed a carico di chi non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, o a carico di chi in qualche modo danneggia moralmente e materialmente l’Associazione, ed a carico di chi senza giusti motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’Associazione.
Tale pronuncia irrevocabile verrà notificata, con tutte le consequenziali di Legge, mediante affissione nella bacheca sociale per quindici giorni consecutivi.
art. 11 - Esercizio dei diritti sociali
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci in regola con il pagamento dei contributi.
Per l’assolvimento da parte dell’Associazione di particolari incarichi richiesti dal socio, questi sarà tenuto all’anticipazione delle spese preventivamente concordate.
Titolo Terzo
art. 12 - Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.
L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce annualmente entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.
Inoltre, può riunirsi per volontà del Consiglio Direttivo ogni volta se ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea è convocata mediante affissione nella bacheca sociale presso la Sede Legale recante l’Ordine del Giorno e sottoscritta dal Presidente o dal Rappresentante Legale dell’Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione, e con indicato orario, luogo e data della seconda convocazione.
L’Assemblea generale ordinaria:
- nomina il Consiglio Direttivo;
- approva il Rendiconto economico ed il Conto di Previsione;
- nomina del Revisore dei Conti, su proposta del Consiglio Direttivo;
- ratifica le misure dei contributi associativi annuali;
- delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle.
L’Assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento della Camera. Gli argomenti non compresi all’Ordine del Giorno non sono ammessi alla discussione.
art. 13 - Validità, Voto, Maggioranze
Ogni socio, a qualunque categoria esso appartenga, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno degli Associati personalmente o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti, in caso di voto palese, prevale il voto del Presidente dell’Assemblea.
L’Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente dell’Associazione. In sua assenza l’Assemblea elegge a presiederla uno dei Vicepresidenti ovvero, in assenza di questi, il Segretario Generale o uno dei Soci presenti.
art. 14 - Consiglio Direttivo
Spetta al Consiglio Direttivo la gestione dell’Associazione, ne controlla il patrimonio, è responsabile della sua situazione finanziaria e dirige la sua attività. Il Consiglio Direttivo, a suo giudizio, può anche ammettere, per invito, membri onorari e volontari per i periodi da esso stabiliti, specificandone i doveri. Il Consiglio Direttivo, è composto da un minimo di tre Consiglieri aumentabile a mezzo verbale di assemblea ordinaria, obbligatoriamente soci, dura in carica cinque anni e viene eletto dall’Assemblea dei Soci. Decidono a maggioranza e sono rieleggibili.
Qualora il Consiglio sia composto da un numero pari di componenti, in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo, eletti in rappresentanza dei soci non persone fisiche (Enti pubblici e privati, società, associazioni ed altro) decadono dalla carica di consigliere, se l’Ente cessa di essere socio; gli stessi possono essere sostituiti con semplice comunicazione scritta dell’associato.
Il Consiglio Direttivo è convocato mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la Sede Legale almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Gli avvisi di convocazione delle riunioni dovranno indicare l’agenda degli argomenti da trattarsi, oltre a quelli di ordinaria gestione. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, con le stesse modalità suddette, quando lo richiede almeno un terzo dei Consiglieri. E’ presieduto di diritto dal Presidente dell’Associazione, ovvero, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo, e per esso il suo Presidente, è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione:
- promuove e delibera le iniziative necessarie al conseguimento dei fini sociali e attua le delibere dell’Assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione all’Associazione e sulla espulsione dei soci;
- nomina tra i suoi membri il Presidente ed i due Vicepresidenti dell’Associazione;
- delibera gli atti di gestione economica e finanziaria del patrimonio sociale;
- delibera la misura del contributo annuale per le varie categorie di soci;
- approva il rendiconto economico ed il conto di previsione predisposti dal Collegio dei Revisori;
- dispone l’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Associazione;
- dispone l’entità della quota sociale annuale;
- dispone l’entità del rimborso mensile del Presidente e dei Vicepresidenti, che dovrà essere approvato dal Collegio dei Revisori.
I Consiglieri dimissionari, vengono provvisoriamente sostituiti su designazione e per cooptazione del Consiglio Direttivo. I Consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea Generale che ne ratificherà la nomina o provvederà all’elezione in sostituzione.
art. 15 - Presidente Onorario
Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, può essere nominato il Presidente Onorario, anche tra i non soci e tra soggetti non italiani, che dura in carica fino ad insindacabile decisione dello stesso Consiglio Direttivo.
In eccezionale deroga a quanto sopra, può essere nominato dall’Assemblea dei Soci, qualora lo si ritenga opportuno, in fase di costituzione dell’Associazione.
art. 16 - Presidente
Il Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. La sua nomina, in eccezionale deroga a quanto sopra, è invece riservata all’Assemblea dei Soci in fase di costituzione dell’Associazione. Presiede l’Assemblea, ed il Consiglio Direttivo. Provvede alla nomina di tutti gli eventuali Comitati, subordinatamente all’approvazione del Consiglio Direttivo e ne fa automaticamente parte. Rappresenta l’Associazione, di cui ha la firma sociale, nei rapporti interni e di fronte ai terzi. Presiede a tutte le attività della Camera. Rappresenta l’Associazione davanti agli Istituti di Credito e innanzi la Magistratura, esercita la firma sociale per tutti gli atti e rapporti finanziari ed amministrativi in nome e per conto del Consiglio medesimo e dell’Associazione, nei rapporti di conto corrente di ordinaria amministrazione aperti presso banche e l’amministrazione postale, ed è l’unico che può disporre acquisti in nome e per conto dell’Associazione. Può delegare ai Vice Presidenti e al Segretario Generale specifici poteri e funzioni di sua competenza previo formale Procure.
art. 17 - Vice-Presidenti
I Vicepresidenti sono nominati, qualora se ne ravvisi l’opportunità stabilendone i ruoli, dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Predispongono annualmente la relazione del rendiconto economico ed il conto di previsione e, se delegati, curano la gestione economica dell’Associazione.
art. 18 - Segretario Generale
Il Segretario Generale dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non soci. Controfirma i documenti ufficiali ed ha la custodia della corrispondenza. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Partecipa, se invitato, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo e di altri Organi dell’Associazione, se costituiti.
art. 19 - Comitati Speciali
Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può istituire un Comitato Esecutivo per rendere più flessibile la gestione dell’Associazione.
Può altresì costituire gruppi specializzati di settore e commissioni, nominando i rispettivi coordinatori, che ritenga necessari per svolgere il programma dell’Associazione. La istituzione dei gruppi specializzati e delle commissioni è a discrezione del Presidente e in nessun caso superano il periodo di durata in carica del Presidente che li nomina. Essi saranno sciolti dal Presidente terminato il loro lavoro o anche anticipatamente su proposta del Consiglio Direttivo.
E’ compito dei gruppi specializzati svolgere compiti di propria peculiarità e competenza ad essi assegnati dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo, rendicontando. I coordinatori dei gruppi specializzati di settore possono partecipare, se invitati, al Consiglio Direttivo per relazionare.
art. 20 - Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da un minimo di tre membri effettivi aumentabile a mezzo verbale di assemblea ordinaria, anche non soci, e comunque in numero dispari. E’ eletto dall’Assemblea e dura in carica cinque anni. Nomina tra i suoi membri effettivi, un Presidente. Vigila sulla gestione amministrativa, esamina i rendiconti economici ed i conti di previsione e si pronuncia sulla relazione da presentare all’assemblea.
Delibera a maggioranza, in modo definitivo e senza formalità di rendiconto, su richiesta dei membri degli Organi Gestionali dell’Associazione, sulla concessione dei gettoni di presenza e rimborso spese (onorari ed altro) eventualmente da versare a favore di questi.
Dirime, in funzione di Collegio Arbitrale, le questioni e vertenze che possono insorgere tra i soci e l’Associazione.
art. 21 - Assemblee Annuali
L’avviso di convocazione delle Assemblee Generali che deve specificare gli argomenti da discutersi, viene affisso nella bacheca della sede Legale dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data stabilita per l’Assemblea.
Può essere disposta anche la convocazione a mezzo posta elettronica, allegando un modulo di delega per quei soci impossibilitati ad intervenire di persona e che desiderino farsi rappresentare.
L’Assemblea Annuale Generale sarà tenuta non oltre il 30 giugno di ogni anno. I soci ordinari sostenitori, sia individuali che rappresentanti autorizzati di Enti e aziende associate, hanno diritto al voto. I soci possono delegare un altro socio a rappresentarli alla Assemblea con autorizzazione scritta sul biglietto di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.
art. 22 - Assemblee Straordinarie
In tali Assemblee, vengono esaminati solamente gli argomenti specificati nell’ordine del giorno, il tutto con uguale modalità di convocazione.
Tutti i deliberati delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, vincolano nelle decisioni gli assenti, salvo le impugnative limitatamente ad anomalie sulle modalità di convocazione.
Titolo Quarto
art. 23 - L' Esercizio Sociale
L’Esercizio sociale si chiude al 30 aprile di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Rendiconto Economico ed il Conto di Previsione per l’esercizio successivo, predisposti dai Vicepresidenti, vanno sottoposti al Consiglio Direttivo e, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori, devono essere depositati presso la Sede Legale dell’Associazione almeno cinque giorni prima dell’Assemblea ordinaria annuale, cui sono proposti per l’approvazione.
E’ fatto espresso divieto di distribuire anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
art. 24 - Verbali dell'Associazione
I libri dei verbali delle Assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo devono sempre essere a disposizione dei soci che desiderino consultarli. Copie, estratti o riassunti dei Verbali dell’Assemblea dei soci dell’Associazione, delle riunioni del Consiglio Direttivo o dei gruppi specializzati possono essere richieste anche via e-mail, ma non possono essere rilasciati per la pubblicazione senza autorizzazione del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
art. 25 - Scioglimento e Liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria determina contestualmente le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, anche non soci, di cui fissa i poteri.
Delibera inoltre sulla destinazione del patrimonio sociale unicamente a favore di altre associazioni analoghe a quelle dell’Associazione o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
art. 26 - Clausola Arbitrale
La soluzione di tutte le questioni e vertenze che possono insorgere, a qualsiasi titolo, fra i soci e l’Associazione è devoluta al Collegio dei Revisori che, in funzione di Collegio Arbitrale, decide tra le parti inappellabile e senza formalità di procedura.
art. 27 - Trasparenza
I processi di decisioni organizzative devono avere ampia trasparenza in modo da favorire la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti gli aderenti.
art. 28 - Disposizioni Generali
Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni.